Il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attribuzione degli incarichi di supplenza al Personale Docente per l’a.s. 2020-2021. Sono state introdotte delle modifiche nel meccanismo di convocazione e per le messe a disposizione (MAD).
Il Ministero ha fornito anche informazioni su temi quali gli effetti della rinuncia all’incarico e il c.d. personale Covid. Inoltre ha dato chiarimenti circa l’assegnazione delle supplenze brevi.
SUPPLENZE DOCENTI a.s. 2020-2021
Il Ministero dell’Istruzione, ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali le modalità per l’assegnazione delle supplenze 2020-2021 per il Personale Docente e ATA. Il documento spiega in dettaglio come funziona l’attribuzione degli incarichi di supplenza per gli Insegnanti e il Personale Educativo in base ai cambiamenti nel sistema di assegnazione introdotti dall’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.
Le supplenze al Personale Docente ed educativo sono ora distinte in:
– annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili per tutto l’anno scolastico;
– temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire Cattedre o posti orario;
– brevi, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
gli incarichi di supplenza sono disposti in base alle Graduatorie Provinciali e di Istituto costituite in attuazione dell’OM 60/2020;
– i supplenti sono individuati dal Dirigente dell’Amministrazione Scolastica territorialmente competente, nel caso di utilizzo delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e delle Graduatorie Provinciali (GPS), e dal Dirigente Scolastico per le Graduatorie di Istituto;
– una volta esaurite le Graduatorie di Istituto, comprese quelle delle scuole più vicine, i Dirigenti Scolastici possono convocare gli aspiranti Docenti che hanno presentato istanza di messa a disposizione, dando precedenza ai Docenti abilitati e specializzati;
– possono fare domanda di MAD solo i Docenti non iscritti nelle Graduatorie Provinciali o di Istituto, per una provincia che va indicata espressamente nell’istanza;
– per il Personale Educativo dei convitti, in caso di mancanza di candidati con idonea specializzazione nelle GAE, nelle GPS e nelle graduatorie dei convitti speciali, le supplenze vengono assegnate in base alle graduatorie ad esaurimento e alle Graduatorie Provinciali, con diritto di opzione per gli aspiranti;
– nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, i Dirigenti Scolastici possono attribuire le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo ai Docenti dell’organico dell’autonomia, abilitati o specializzati per il sostegno o, in subordine, in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, fino ad un massimo di 24 ore a settimana.
RINUNCIA O ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE
I Docenti convocati che non si presentano e coloro che rinunciano all’incarico perdono la possibilità di ottenere una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS, a seconda della graduatoria di riferimento per la convocazione e il relativo insegnamento. Nel caso delle graduatorie ad esaurimento per i posti di sostegno, la rinuncia consente comunque di accettare altra nomina dalla stessa GAE per i posti comuni.