SCONTRINO ELETTRONICO OBBLIGATORIO ANCHE PER MINIMI E FORFETTATI

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La normativa in materia interesserà dal 1°Luglio 2019 in modo parziale circa 261 mila Esercenti, per poi passare in modo totale nel 2020 ad interessare circa 2.000.000 di Operatori.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 maggio 2019 ha stabilito quali sono i soggetti esonerati dall’obbligo, ma non ha previsto eccezioni per chi opera con un regime diverso dall’ordinario.

Lo scontrino elettronico viaggia a due velocità in quanto sarà obbligatorio:

  • Dal 1°Luglio 2019 per gli operatori IVA con un volume d’affari complessivo superiore a 400.000,00 € (anno d’imposta 2018)
  • Dal 1°gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti di cui all’art.22 del DPR n. 633/1972

Per minimi e forfettari l’obbligo scatterà dal 1°gennaio 2020.

Il Decreto Legislativo n. 127 del 5 Agosto 2015 che ha introdotto lo scontrino elettronico, digitalizza l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

In questo modo, le informazioni relative ai dati delle vendite sono ad immediata disposizione del fisco che vive una nuova fase e che pone dubbi sul meccanismo della sua messa in opera.

CHI E’ OBBLIGATO AD ADEGUARSI?

La risposta alla domanda di cui sopra la troviamo nell’articolo 2 del DLGS n. 127/2015 il quale recita:

“i soggetti che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Notiamo che i soggetti obbligati sono quelli già tenuti ad emettere lo scontrino, ciò che cambia sono le procedure, per cui anche chi applica il regime dei minimi e forfettari deve adottare nelle sue attività lo scontrino elettronico.

Infatti nel decreto del 16/05/2019 non sono menzionati tra i soggetti esonerati coloro che applicano il regime dei minimi o quello forfettario.

In questa prima fase sono escluse dall’obbligo le seguenti operazioni:

  • Quelle effettuate da tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli
  • Quelle effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti int/li
  • Le operazioni marginali, cioè quelle che non superano più dell’1% del volume complessivo d’affari, e solo fino al 1°gennaio 2020
  • I servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli

Ma si tratta di esoneri provvisori che potrebbero subire una restrizione con ulteriori leggi e non estendersi a nuovi soggetti come appunto agli operatori in regime minimo o forfettario.