Dal 1° giugno al 15 luglio sarà possibile presentare domanda di sanatoria per alcune categorie di stranieri irregolari presenti nel nostro territorio.
La sanatoria è stata voluta dal Governo italiano come misura di contrasto al lavoro sommerso ed al fenomeno del caporalato. Non solo i cittadini stranieri, ma anche gli italiani che vivono in una condizione di sfruttamento lavorativo, possono chiedere al datore di lavoro di stipulare un contratto vero e proprio di lavoro. La norma prevede infatti che non si proceda penalmente né con sanzioni amministrative contro quei Datori di lavoro che hanno impiegato “a nero” i Lavoratori o che hanno fatto lavorare manodopera irregolarmente presente in Italia. Fatta eccezione per quei Datori di lavoro che hanno commesso reati di “caporalato” o di sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
Nel fenomeno del lavoro sommerso la stragrande maggioranza del personale impiegato è costituito da Lavoratori migranti spesso totalmente sprovvisti di permesso di soggiorno, o in possesso di un permesso di soggiorno scaduto. Queste persone, anche volendo, non potrebbero mai uscire dallo sfruttamento lavorativo perchè la mancanza di un regolare permesso rende impossibile stipulare un contratto di lavoro.
Il decreto rilancio prevede due possibilità in aiuto a due categorie di Lavoratori stranieri: “i clandestini”, totalmente sprovvisti di un titolo di soggiorno e coloro che hanno un permesso ormai scaduto e non rinnovato.
1. Coloro che sono totalmente sprovvisti di un permesso di soggiorno (clandestini), ma hanno già un lavoro o qualcuno che sia disposto ad assumerli, potranno chiedere che il datore di lavoro dichiari l’esistenza del contratto di lavoro in corso, oppure che concluda un nuovo contratto di lavoro.
La condizione determinante è tuttavia che lo straniero irregolare dimostri di essere arrivato in Italia prima dell’8 marzo 2020, quando è scoppiata l’emergenza Covid, e di non essersi allontanato dall’Italia per tutto questo periodo. Lo straniero dovrà dimostrare la sua presenza in Italia prima dell’8 marzo, con documentazione proveniente da organismi pubblici, come ad esempio il Comune, la Prefettura, la Questura o tramite l’attestazione di presenza sul territorio italiano.
Potranno regolarizzare la propria presenza in Italia, gli stranieri che lavorano nei settori dell’agricoltura (ma anche allevamento pesca e connesse attività), nonché i Lavoratori domestici come colf, badanti o assistenti di persone con handicap anche se non coabitano col datore di lavoro.
2. La seconda categoria di stranieri per i quali è prevista la regolarizzazione è quella di coloro che si trovano in Italia con un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato né convertito in altro permesso. Per costoro è prevista la possibilità di fare domanda di permesso di lavoro temporaneo per sei mesi, e se in questo periodo di tempo trovano un lavoro stabile, potranno convertire il permesso temporaneo in un permesso per motivi di lavoro subordinato.
COME PROCEDERE
Le modalità di presentazione della domanda si suddividono in due procedure:
1. La domanda del datore di lavoro per la conclusione del nuovo contratto o per l’emersione del contratto irregolare con lo straniero, dovrà essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione.
Dovrà essere allegata alla domanda, caricandola sul modello, la ricevuta del pagamento del contributo di Euro 500,00, da pagare tramite modello F24 in banca, alla posta o tramite il sito dell’agenzia delle entrate.
Sono stabiliti dei requisiti di reddito che il datore di lavoro deve possedere per procedere alla regolarizzazione del contratto di lavoro:
- per le regolarizzazioni dei rapporti di lavoro in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, è previsto che il datore di lavoro possieda un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.
- per le regolarizzazioni dei rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona, il reddito non deve essere inferiore a 20 mila euro per il nucleo familiare composto da una sola persona, mentre non dovrà essere inferiore a 27 mila euro per il nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Fa eccezione alla richiesta di un limite di reddito minimo, il datore di lavoro non autosufficiente che presenta la domanda per la regolarizzazione della persona addetta alla sua cura.
Dopo la valutazione dell’assenza di ragioni che impediscono l’accoglimento della domanda, e dopo aver verificato con l’Ispettorato del Lavoro che il datore di lavoro ha le condizioni di reddito per pagare il lavoratore assunto, lo Sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la conclusione del contratto e per la richiesta di permesso di soggiorno (art. 103 comma 15 D.l. Rilancio).
2. La domanda per il permesso di lavoro temporaneo sarà presentata in Questura dallo straniero stesso, mediante compilazione presso l’ufficio postale abilitato, del modulo di domanda. Al modulo dovrà essere allegata la ricevuta del versamento F24 di Euro 130,00
Ulteriori documenti da allegare alla domanda sono: il passaporto o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese di origine; documentazione comprovante la presenza in Italia dall’8 marzo 2020; documentazione che attesta di aver svolto attività lavorativa in uno dei settori individuati nell’allegato al decreto (allegato 1 al decreto interministeriale).
Lo straniero sarà poi convocato in Questura per l’esame della richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno.
I COSTI
Per la prima procedura di emersione del lavoro irregolare, è stabilito il pagamento della somma di Euro 500,00. Per la presentazione invece della domanda di permesso temporaneo di sei mesi, è previsto il versamento del contributo di Euro 130,00. Il versamento deve avvenire tramite modulo F24, presso l’istituto di credito, l’ufficio postale, oppure direttamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.