PENSIONE DI INVALIDITA’: TASSAZIONE SEPARATA PER CASSA, ANCHE SE IN NO TAX AREA

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 10887 del 18 Aprile 2019 ha stabilito che gli arretrati della pensione di invalidità, se corrisposti in ritardo per ragioni non dipendenti dalle parti, sono soggetti a tassazione separate e quindi tassate nel periodo di erogazione, anche se, qualora corrisposte per competenza, sarebbero rientrate nel regime di esenzione IRPEF.

Tale decisione fissa un principio chiaro e dà ragione all’Agenzia delle Entrate che ha negato la possibilità di rimborso delle ritenute operate dell’INPS in veste di sostituto d’imposta.

Infatti, le pensioni di qualunque genere, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del TUIR, sono considerate redditi da lavoro dipendente. E’ da tale assunto che parte la Corte di Cassazione ricordando che:

“il regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”

Inoltre, sulle somme percepite come arretrato di una pensione di invalidità si applica il principio di cassa con la conseguenza che dovrà essere applicata la tassazione prevista nell’anno di pagamento e non in quello di competenza.

La Cassazione, in base a queste motivazioni, ha respinto la richiesta di rimborso IRPEF trattenuta sugli arretrati della pensione di invalidità corrisposta ad un contribuente che, se avesse ricevuto le somme spettanti nel periodo di competenza, avrebbe beneficiato dell’esenzione totale.

Una negazione di un diritto, dovuta a ragioni che non dipendono dal beneficiario della prestazione, che tuttavia non comporta il venir meno da parte dell’Agenzia delle Entrate del dovere di applicare in maniera puntuale le norme in vigore.

PENSIONI ARRETRATE, LA TASSAZIONE SEPARATA NON ALLEVIA IL DANNO

La Corte di Cassazione, a difesa dell’operato dell’Agenzia delle Entrate, si richiama ai principi che hanno portato all’introduzione della tassazione separata che, per le somme corrisposte in ritardo rispetto alla loro maturazione consente di:

“attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati.

L’applicazione di un’aliquota Irpef che potrebbe risultare più elevata rispetto a quella vigente nel periodo di competenza, lederebbe il principio della capacità contributiva, tutelato ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione.

Quindi, se questo è l’obiettivo della tassazione separata, il contribuente che ha presentato ricorso contro l’Amministrazione Finanziaria, non vedrà soddisfatto alcun vantaggio.

 Nel caso specifico è stata applicata una trattenuta ai fini Irpef pari al 23% sulle somme corrisposte a titolo di arretrati per la pensione di invalidità; importi che se pagati a tempo debito sarebbero stati, invece, totalmente esenti.