PACE FISCALE:LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE ISTRUZIONI SULLE VIOLAZIONI FORMALI

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Pace fiscale, istruzioni in chiaro sulla definizione agevolata delle violazioni formali.

È con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 che l’Agenzia delle Entrate detta le regole sulla sanatoria, stabilendo quali sono le irregolarità ammesse e quelle escluse.

Potranno accedere alla definizione agevolata delle violazioni formali tutti i contribuenti, al fine di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni commesse in materia di IVA, di IRAP, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta.

Le irregolarità per le quali è possibile accedere alla pace fiscale sono quelle commesse entro il 24 ottobre 2018 che non incidono sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte.

La circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce un elenco ed alcuni esempi su quali sono le violazioni formali ammesse alla definizione agevolata. Le scadenze da ricordare sono due, e la prima è fissata al 31 maggio 2019.

È inoltre importante ricordare che oltre al pagamento dell’importo forfettario di 200 euro, il contribuente dovrà rimediare agli errori, ma per la regolarizzazione della violazione commessa l’Agenzia delle Entrate chiuderà un occhio per i contribuenti in buona fede, qualora l’omessa regolarizzazione sia dovuta ad un giustificato motivo.

PACE FISCALE, LE ISTRUZIONI SULLE VIOLAZIONI FORMALI. ECCO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dopo la pubblicazione del provvedimento dello scorso 15 marzo 2019 e della risoluzione con l’istituzione del codice tributo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E torna sul tema della pace fiscale per le violazioni formali al fine di fornire ulteriori chiarimenti.

In primis, la circolare pubblicata il 15 maggio 2019 fornisce l’elenco delle irregolarità formali definibili, soffermandosi anche su quelle che invece sono le violazioni escluse dalla sanatoria.

La disposizione normativa di riferimento, l’articolo 9 del Decreto Legge n. 119/2018, stabilisce che la regolarizzazione – mediante il pagamento di un importo forfettario di 200 euro e la rimozione della violazione – si applica alle:

infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo.

Si tratta delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie che prevedono un limite minimo ed un limite massimo e che ostacolano l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate anche solo in via potenziale.

VIOLAZIONI FORMALI, L’ELENCO DI QUELLE DEFINIBILI CON LA PACE FISCALE

La circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 fornisce un elenco con alcuni esempi sulle violazioni formali definibili.

Si tratta, ad esempio, delle seguenti irregolarità commesse entro il 24 ottobre 2018:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione dello spesometro o delle comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali. In questo caso l’Agenzia delle Entrate specifica che la pace fiscale si applica soltanto qualora l’imposta risulti assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nei casi indicati al paragrafo 4.3 della circolare dell’Agenzia;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
  • l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
  • l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
  • la mancata iscrizione al VIES.

VIOLAZIONI SOSTANZIALI SEMPRE ESCLUSE, MA NON SOLO. L’ELENCO DELLE IRREGOLARITÀ FUORI DALLA PACE FISCALE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ovvero quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento28 del tributo.

Non solo. La circolare n. 11/E dedica ampio spazio alla lunga lista di violazioni formali non definibili.

Sono escluse dalla pace fiscale delle violazioni formali le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti:

  • ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);
  • ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);
  • ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi – a seguito di pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione agevolata – anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
  • ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. voluntarydisclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.

Trattandosi di violazioni sostanziali, la regolarizzazione non potrà riguardare le violazioni che riguardano omessi o tardivi pagamenti, tra cui anche l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi anche senza debito d’imposta, così come l’omessa presentazione dei modelli per gli studi di settore.

Restano inoltre fuori dalla sanatoria le irregolarità relative all’omessa emissione di fatture, ricevute e scontrini, l’omesso esercizio di opzioni da comunicare in dichiarazione dei redditi (come l’opzione per l’esercizio della cedolare secca).

Ancora, la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che, per via delle ricadute sostanziali della violazione, restano fuori dalla sanatoria:

  • l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti (sanzionata in misura fissa – 100 euro a certificazione – con un massimo di 50.000 euro);
  • l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

PACE FISCALE, LE SCADENZE DELLA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Sono due gli adempimenti per i contribuenti che intendono accedere alla sanatoria delle violazioni formali. Per la pace fiscale dovranno quindi essere rimosse le irregolarità ed omissioni e sarà necessario versare, per ciascun periodo d’imposta id riferimento, una somma forfettaria pari a 200 euro.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

La rimozione delle irregolarità, necessaria per il perfezionamento della definizione, dovrà essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Una scadenza per la quale l’Agenzia delle Entrate chiuderà un occhio qualora le irregolarità commesse non siano rimosse ma in buona fede. In tal caso, si avrà la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.30

Ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta.

Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019.

L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta.

Infine, spiega l’Agenzia delle Entrate, in alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.