OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ PER SPESE DETRAIBILI

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Nessuna novità da parte dell’Agenzia delle Entrate: per le spese sostenute in contanti dopo il 1° gennaio 2020 non si potrà beneficiare delle detrazioni fiscali del 19%. Come noto, infatti, non ha trovato applicazione l’emendamento al “Decreto Mille Proroghe” che avrebbe dovuto determinare il differimento di qualche mese dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili degli oneri che consentono di beneficiare della detrazione fiscale del 19%.

L’intenzione della Consulta dei CAF sarebbe stata quella di salvaguardare i contribuenti che da un giorno all’altro, senza il tempo necessario per prendere confidenza con la novità, sono stati gravati dall’obbligo di pagare numerose tipologie di spesa con mezzi diversi dal contante al quale erano abituati, pena la perdita del beneficio della detraibilità delle spese stesse.

Dopo un acceso confronto tra le forze politiche su come reperire i fondi per una idonea copertura economica della manovra, la situazione si è risolta in un nulla di fatto, con il “Decreto Mille Proroghe” approvato senza alcun emendamento in tal senso.

LE NOVITÀ SUI MEZZI UTILIZZABILI PER I PAGAMENTI

I mezzi di pagamento tracciabile che si possono utilizzare per sostenere le spese in modo che queste risultino, poi, detraibili, sono solo quelli tradizionali.

Infatti, con la Risposta all’interpello n. 180, l’Agenzia delle entrate esclude che il pagamento mediante circuiti di credito commerciale ne garantisca la tracciabilità.

L’interpello riguardava la possibilità di utilizzare piattaforme informatiche che consentono di vendere ed acquistare senza utilizzare denaro: un sistema di compensazione tra debiti e crediti conseguente alle svariate operazioni di scambio di beni e servizi tra gli iscritti al sistema.

Questa innovativa concezione, oltre a non prevedere l’uso del contante, consente anche di tenere traccia dei soggetti coinvolti e del valore delle operazioni di scambio.

Ma questo non è stato ritenuto sufficiente. I circuiti di credito commerciale non rispettano i requisiti di tracciabilità previsti dalla Legge di Bilancio 2020 ai fini della detraibilità delle spese e pertanto non sono stati inclusi tra le modalità di pagamento idonee ad usufruire del rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.