MODELLO F24 CARTACEO ANZICHÉ TELEMATICO: QUALI SANZIONI?

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Partiamo dalla considerazione che la normativa sulla compensazione degli F24 è stata fortemente riformata dal DL 193/2016 e poi dal DL 50/2017.
L’obiettivo comune ai due interventi normativi è quello di impedire le indebite compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24, ovvero l’utilizzo di crediti inesistenti e/o superiori al loro effettivo ammontare al fine di compensare i debiti verso il fisco.
Ci si chiede però quali siano le sanzioni previste nel caso si utilizzino modalità diverse da quelle previste dalla legge.
Le sanzioni applicabili al caso di pagamento del modello F24 cartaceo anziché telematico, sono previste dall’art. 11, comma1,lettera a) del D.Lgs. 471/1997, il quale afferma che:

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

  1. omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Si applica il cumulo giuridico nel caso di contestazione di più violazioni della stessa fattispecie, con la riduzione eventuale di un terzo in caso di definizione dell’atto di contestazione.

COMPENSAZIONE MODELLO F24: LE REGOLE ATTUALI PER CONTRIBUENTI PRIVATI E TITOLARI DI PARTITA IVA

Il DL 50/2017, per i contribuenti titolari di partita IVA, ha introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni del modello F24, per qualunque tipologia di imposta a credito utilizzata.
La situazione rimane invariata rispetto la precedente nel caso di F24 con saldo positivo senza compensazioni e saldo zero.
Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo).
Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate.
Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, è prevista la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui il modello di pagamento non presenti alcuna compensazione.

Sussiste l’obbligo, per le persone fisiche di pagare tramite home banking o canali intermediari in due casi:

  • modello F24 con saldo positivo e compensazioni di qualsiasi tipo;
  • modello F24 con saldo pari a zero.