La corretta gestione dei permessi per le festività soppresse rappresenta un tema fondamentale di tutela e trasparenza retributiva, garantendo che ogni lavoratore dipendente riceva l’esatto riconoscimento per le giornate festive ex lege eliminate dal calendario civile ma compensate dai contratti collettivi. Le ex festività traggono la loro origine dalla legge numero cinquantaquattro del 1977, che ha abolito il valore festivo di diverse ricorrenze religiose e civili per incrementare la produttività nazionale, demandando alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare il recupero di queste giornate attraverso permessi retribuiti o riposi compensativi.
Affinché il lavoratore possa maturare il diritto a tali permessi ex festività, conosciuti anche con la sigla di permessi per festività soppresse, è necessario che la ricorrenza ricada in una giornata effettivamente lavorativa secondo la propria pianificazione oraria, poiché se la festività soppressa coincide con la domenica o con un giorno non lavorativo previsto dal contratto non genera il corrispondente monte ore di permesso retribuito.
Analizzando la scansione temporale per il 2026, i giorni in cui ricadono le storiche ex festività religiose e civili vedono San Giuseppe giovedì 19 marzo, l’Ascensione giovedì 14 maggio, il Corpus Domini giovedì 4 giugno, la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo lunedì 29 giugno, laddove quest’ultima rimane festività patronale a tutti gli effetti per la piazza di Roma, e infine la Festa dell’Unità Nazionale mercoledì 4 novembre. Un elemento di assoluta novità riguarda la figura di San Francesco d’Assisi, festeggiato il 4 ottobre, che a decorrere dal 2026 viene reintrodotto come festività nazionale a tutti gli effetti, modificando il computo complessivo del calendario feriale.
Guardando al successivo anno 2027, la distribuzione delle ex festività vede San Giuseppe cadere di venerdì 19 marzo, l’Ascensione giovedì 6 maggio, il Corpus Domini giovedì 27 maggio, i Santi Pietro e Paolo martedì 29 giugno e la Giornata dell’Unità Nazionale giovedì 4 novembre. Il meccanismo di fruizione e la quantità di ore spettanti cambiano in base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, oscillando solitamente tra i quattro e i cinque giorni all’anno, la cui matura erogazione presuppone la presenza in servizio o l’assenza giustificata equiparata.
Qualora i permessi accumulati per le ex festività non vengano utilizzati entro il termine di scadenza fissato dalla contrattazione di categoria o entro la fine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro è tenuto a monetizzare le ore residue erogando l’importo economico direttamente nella busta paga dell’anno successivo o al momento del saldo di fine rapporto in caso di cessazione del contratto di lavoro. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha peraltro ribadito un principio fondamentale per la tutela del salario, stabilendo che la liquidazione dei permessi e delle festività assimilate alle ferie debba avvenire a retribuzione piena, includendo nel calcolo tutte le indennità fisse e continuative collegate alle mansioni del lavoratore.
Il Sinalp invita pertanto tutti i lavoratori e gli iscritti a verificare con attenzione i propri cedolini paga e il conteggio delle ore residue, rivolgendosi alle sedi territoriali o ai delegati sindacali per ricevere assistenza e verificare il corretto rispetto dei diritti contrattuali.
Fonti consultate: Legge 5 marzo 1977 n. 54; Giurisprudenza della Corte di Cassazione e ordinanza n. 18529/2026; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore; Analisi di settore e guide tecniche di Money.it, Fisac-Cgil, PMI.it e Studio Campesato.