L’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 79/E del 3 settembre 2019, ha stabilito che sulle lezioni utili per ottenere la patente bisogna versare l’imposta sul valore aggiunto.
In questo modo, l’Amministrazione finanziaria italiana si allinea alla posizione della Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 14 marzo 2019 ha stabilito che i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta dato che tale insegnamento non rientra nell’ambito scolastico o universitario.
Tale risoluzione inoltre, ha effetto retroattivo in quanto per le annualità ancora accertabili ai fini IVA, occorre emettere una nota di variazione e mettersi in regola.
Lo spunto per mettersi in linea con le disposizioni della Corte di Giustizia UE arriva da una scuola guida che ha sempre fatturato senza IVA le attività didattiche che gestisce.
Dopo la sentenza del 14 marzo 2019 che non ammette nessuna esenzione per le lezioni di guida, la scuola si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se è giusto procedere nello stesso modo.
Sollecitata dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 79/E del 2 settembre 2019 interviene con un cambio di rotta.
La Corte di Giustizia UE stabilisce che l’esenzione IVA si applica all’insegnamento scolastico o universitario, che “include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (…) mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.
Da questa definizione si arriva alla conclusione che:
“l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (…), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per sè stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Per questi motivi è necessario versare l’IVA sulle lezioni della scuola guida, chiarendo che:
Con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle quali il Contribuente ha fatto legittimo affidamento”.
IVA SU LEZIONI DI SCUOLA GUIDA, LA RISOLUZIONE RETROATTIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: NOTE DI VARIAZIONE PER QUELLE GIÀ FATTURATE.
La risoluzione ha effetto retroattivo e, infatti nel testo vi è l’obbligo di mettersi in regola per le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate fornisce al contribuente le istruzioni da seguire:
-bisogna procedere al versamento della maggiore IVA che risulta da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito.
-è necessario emettere una nota di variazione, in linea con quanto stabilito dall’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;
-bisogna inserire la maggiore imposta nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile;
L’Agenzia delle Entrate, naturalmente precisa che chi ha fatturato senza IVA e deve procedere ad emettere una nota di variazione, non è tenuto a pagare alcuna sanzione. Il documento dell’Agenzia delle Entrate, si conclude:
Tenuto conto, infine, che l’Istante si è “conformato a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione finanziaria” e che il suo comportamento risulta “posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente”, con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla presente risposta.