Gli invalidi civili totali che necessitano di un’assistenza continua perché non in grado di svolgere tutti gli atti della vita quotidiana, hanno diritto all’indennità di accompagnamento che è una prestazione economica assistenziale disciplinata dalla legge 18 del 1980 e dall’art. 1 comma 3 della legge 508 del 1988.
CHI NE HA DIRITTO?
Ai sensi dell’art. 1 della legge 508 del 1988 l’indennità di accompagnamento è riconosciuta:
- ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
- ai cittadini che necessitano di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- ai cittadini, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo CE, residenti in Italia;
- ai cittadini riconosciuti inabili totali al 100% per affezioni fisiche o psichiche e che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
L’indennità di accompagnamento non è compatibile con:
- la pensione di invalidità riconosciuta per lavoro o per servizio;
- la pensione di invalidità per causa di guerra;
- non è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Salvo la facoltà di optare per la prestazione economica più favorevole.
COME RICHIEDERLA?
Il soggetto che richiede l’indennità deve, prima di tutto, munirsi di certificati specialistici della sua patologia, rilasciati da strutture pubbliche (quelle private non fanno fede). La documentazione successivamente va consegnata al medico curante di famiglia, il quale invierà all’INPS un certificato telematico, indicando le patologie del suo assistito e selezionerà le richieste che in seguito si invieranno con apposita domanda all’INPS. E’ possibile richiedere la visita domiciliare nel caso in cui l’assistito non possa muoversi o abbia difficoltà a deambulare.
Dopo aver trasmesso il certificato medico, occorre presentare la domanda di accompagnamento:
- all’ufficio del patronato della propria zona (che darà assistenza gratuita);
- tramite il PIN dispositivo INPS dell’assistito sul servizio online dell’INPS (cliccare sulla voce “indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua”).
Se ci si rivolge a un patronato autorizzato, occorre portare:
- certificato medico inviato all’INPS telematicamente;
- documento di identità e tessera sanitaria del richiedente;
- residenza, stato civile, data del matrimonio e tessera sanitaria del coniuge;
- codice IBAN dell’assistito dove ricevere l’accredito della pensione di accompagnamento.
Inviata la domanda, è necessario attendere un SMS o un messaggio su cassetta previdenziale del cittadino, a cui si accede con il proprio PIN, di convocazione a visita medica all’ufficio invalidi civili di competenza. L’assistito si presenterà alla visita con:
- documento;
- tessera sanitaria in corso di validità;
- certificato telematico del medico curante;
- visite specialistiche in originale ed in copia.
In caso ci sia stata la richiesta di visita domiciliare, si riceverà una chiamata per confermare l’appuntamento e stabilire la data dello stesso.
In seguito si riceveranno due verbali, uno provvisorio e l’altro definitivo in cui si conoscerà l’esito della domanda che può essere di approvazione o di reiezione.
In caso di esito positivo della domanda, nel verbale ci sarà la scritta “invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88).”
IMPORTO INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 2019
Nel 2019 l’importo dell’indennità di accompagnamento da 516,35 € del 2018 sarà portato a 517,84 € per 12 mensilità. Tale importo non è imponibile IRPEF e non fa reddito ed è indipendente, ai fini della sua concessione, dai redditi dell’assistito e del suo coniuge ed è compatibile anche con l’invalidità civile ed altre categorie di pensioni.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 2019
L’INPS con il messaggio n. 443 del 28 novembre 2018, ha semplificato la procedura per la liquidazione dell’indennità di accompagnamento a partire dal 1° gennaio 2019. La pensione di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e non occorre più presentare dopo l’approvazione il modello AP70.
In caso di decesso dell’assistito, gli eredi, dopo la liquidazione della pensione di accompagnamento, dovranno inviare all’INPS un’apposita domanda denominata ratei maturati e non riscossi.