GIORNI DI ESPULSIONE: VERRANNO CONTEGGIATI COME ASSENZE E INCIDONO SULLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO

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Ai fini della validità dell’anno scolastico, ovvero per poter essere scrutinati, per l’ammissione sia alla classe successiva che agli esami di I e II grado, gli studenti della scuola secondaria devono aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, escluse le deroghe stabilite dal collegio docenti, fermo restando che il consiglio di classe sia in possesso degli elementi necessari alla valutazione.

Questi i riferimenti normativi:

  • articolo 5, commi 1 e 2 , del D.lgs. 62/2017 per l’ammissione alla classe successiva e agli esami di I grado;
  • articolo 13, comma 1, del decreto 62/2017 per l’ammissione all’esame di Maturità;
  • articolo 14, comma 7, del DPR 122/09 per l’ammissione alla classe successiva nella secondaria di secondo grado.

Ricordiamo che rientrano nel monte ore annuale personalizzato di ciascun alunno, come specificato dal succitato D.lgs. 62/2017, tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

AMMISSIONE CLASSE SUCCESSI O ESAMI

le assenze dovute alla sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari si sommano a tutte le altre assenze e incidono sul computo relativo alla frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato.

Così si legge nella circolare Miur del 4 luglio del 2008, volta a fornire indicazioni sulle modifiche apportate allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” dal D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007:

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Le sanzioni dei punti C e D della circolare riguardano l’allontanamento dalla comunità scolastica, ossia i provvedimenti di sospensione.