E’ questa una novità introdotta dalla Legge di bilancio 2019 che trasforma alcuni comuni del Sud in piccoli paradisi fiscali.
L’articolo 1 comma 273 ha dato vita all’art. 24 ter del Testo unico delle Imposte sui Redditi, che dà la possibilità per i titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia nei comuni del sud meno popolati, di optare per l’assoggettamento dei redditi, percepiti da fonte estera o all’estero ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 7%; tale regime è valido per 5 anni.
Le regole e i requisiti per tale imposta sono contenuti nel provvedimento numero 167878 dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019.
Il Provvedimento oltre alle modalità di esercizio e revoca dell’opzione, cessazione degli effetti, detta regole precise anche per la scelta dei Comuni che non devono avere una popolazione superiore ai 20.000 abitanti e devono trovarsi in una delle seguenti regioni:
- Molise
- Calabria
- Sardegna
- Sicilia
- Abruzzo
- Basilicata
- Puglia
Facendo riferimento ai dati di Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione pubblicato sul sito dell’ISTAT e riferito al 1°gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.
REQUISITI DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Gli interessati, per usufruire dell’agevolazione devono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, i contribuenti devono specificare di avere i requisiti richiesti che risultano essere:
- Lo status di non residente in Italia per un tempo pari a cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione
- Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi
- Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva
- L’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva
- La giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale
COME VERSARE LE IMPOSTE
I pensionati che accedono alla Flat Tax per il trasferimento al sud dall’estero devono versare l’imposta in una unica soluzione e per i cinque anni del regime agevolato, l’imposta dovuta è calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 anche se, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora istituito il codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Come si legge nel testo dell’articolo 24 ter del TUIR, anche se la durata della Flat Tax è di cinque anni, il contribuente può revocare l’opzione o non trovarsi più nelle condizioni per accedere all’agevolazione prima del termine.
La revoca va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione;
la decadenza invece dal regime, si verifica nei seguenti casi:
- qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma;
- per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
- in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati, è ammesso invece il trasferimento, dal secondo periodo d’imposta, in un altro Comune italiano con le caratteristiche che garantiscono l’agevolazione;
- se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all’estero.
Revoca e decadenza, precludono ai pensionati che si trasferiscono al Sud dall’estero un secondo accesso ai benefici dei piccoli paradisi fiscali del mezzogiorno italiano.