DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: DOMANDE E RISPOSTE SU CASI PARTICOLARI

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Definizione agevolata liti pendenti: nella circolare numero 10 del 15 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate riporta domande e risposte su casi particolari.

Dopo la circolare numero 6 del 1° aprile che ha fatto luce sulla Pace Fiscale, nel suo complesso, questa volta la lente di ingrandimento si sofferma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevista dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge numero 119 del 2018.

Il documento passa in rassegna casi pratici per chiarire quali sono le liti definibili o per spiegare come calcolare gli importi dovuti o ancora, per definire quali somme possono essere scomputate, arrivando a due settimane dalla scadenza per la presentazione delle richieste di accesso prevista per il 31 maggio.

Entro la scadenza, gli interessati devono trasmettere in via telematica la domanda per ognuna delle liti da sanare.

La data del 31 maggio per la presentazione delle domande coincide con il termine ultimo per versare l’importo agevolato o la prima rata, in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro.

La somma necessaria per mettersi in regola si calcola nel modo che segue:

  • 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018;
  • 90% in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
  • 40% e 15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo grado di giudizio;
  • 5% del valore della controversia in caso di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: DOMANDE E RISPOSTE DELLE ENTRATE SU CASI PARTICOLARI

La definizione agevolata delle liti pendenti è uno strumento della Pace Fiscale delineato dall’articolo 6 del Decreto Legge numero 119 del 2018 nel modo che segue:

“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto induttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546”.

Come sottolinea il comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione del documento, la circolare numero 6 del 15 maggio 2019 nasce per fornire chiarimenti sui dubbi sollevati da associazioni di categoria, professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione alle domande di definizione già presentate dai contribuenti.

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate sta tornando spesso sul tema. E’ recentissimo l’interpello che stabilisce la possibilità di escludere dal calcolo delle somme dovute le cifre versate per il ravvedimento operoso, mentre è datata 10 maggio una guida dedicata alla definizione agevolata delle liti pendenti per gli enti sportivi.

La raccolta di domande e risposte pubblicata il 15 maggio è organizzata in 4 macro sezioni e affronta gli argomenti che seguono:

  • atti oggetto delle liti definibili;
  • determinazione degli importi dovuti;
  • sospensione delle controversie definibili;
  • definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’articolo 7 del DL n. 119 del 2018.

Sui singoli punti affrontati in ogni sezione, l’Agenzia riporta un botta e risposta chiarificatore.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI CHE HANNO PER OGGETTO SOLO LE SANZIONI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Come sottolinea il comunicato stampa pubblicato il 15 maggio 2019, una delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate riguarda le controversie che hanno per oggetto solo le sanzioni.

Si tratta di una situazione che si verifica nel caso in cui, per un atto di recupero di un credito d’imposta, la sentenza della Commissione tributaria provinciale, impugnata dall’Agenzia, abbia accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni. Mentre per quanto riguarda il tributo tutto risulta appianato con il pagamento da parte del contribuente.

Sul tema, la circolare riporta domande e risposte:

Domanda: In caso di controversia relativa a un atto di recupero del credito d’imposta in cui la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni, sia stata impugnata esclusivamente dall’Ufficio e il contribuente abbia pagato medio tempore il tributo, la lite può essere definita senza versare alcun importo, atteso che il rapporto relativo al credito d’imposta è stato interamente definito con il versamento? Tale soluzione è applicabile anche in caso di sentenza di Commissione tributaria regionale favorevole all’Ufficio depositata prima del 24 ottobre 2018?

Risposta: Si ritiene che la lite possa rientrare nell’ambito di applicazione del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6, posto che, per effetto del giudicato interno formatosi in relazione al tributo e agli interessi, l’oggetto della controversia in appello riguarda esclusivamente l’irrogazione della sanzione collegata al tributo e quest’ultimo risulta integralmente versato.

La definizione agevolata della lite può essere effettuata senza il pagamento di alcun importo anche quando la definizione del tributo attenga all’ipotesi in cui, con l’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, sia stato accolto l’appello dell’Ufficio.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI, È POSSIBILE DOPO IL DINIEGO DI ACCESSO A QUELLA PREVISTA CON IL DL NUMERO 50/2017

Tra gli altri casi affrontati, un’altra situazione particolare è quella che si verifica nel caso di liti pendenti che riguardano il diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della possibilità di aderire alla procedura di definizione delle liti del Decreto Legge numero 50/2017 perché non erano stati versati gli importi dovuti per sanare liti che riguardano sanzioni non collegate al tributo.

Di seguito il caso riportato nella circolare numero 10 del 15 maggio 2019:

Domanda: Il contribuente ha aderito alla procedura di definizione delle liti pendenti disciplinata dall’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ma l’Agenzia delle entrate ha opposto un diniego per omesso versamento degli importi dovuti per la definizione. Gli importi non sono stati versati in quanto il contribuente riteneva di essere incorso in sanzioni collegate al tributo regolarizzabili, a norma del predetto articolo 11, senza il versamento di alcun importo; avverso il diniego è stato presentato ricorso. È possibile definire la controversia originaria avvalendosi della definizione agevolata delle liti disciplinata dall’articolo 6, conformandosi alla tesi che si tratti di sanzioni non collegate al tributo e rinunciando al ricorso presentato avverso il diniego?

Considerato che si è perfezionata la procedura di rottamazione dei ruoli prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, azionata in relazione all’iscrizione provvisoria dei due terzi delle sanzioni, avvenuta in pendenza di giudizio, è corretto ritenere che la lite stia proseguendo soltanto per la restante parte di un terzo delle sanzioni originariamente irrogate?

Risposta: Come precisato al paragrafo 2.3.3 della circolare n. 6 del 1° aprile 2019, “Non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata … . Resta inteso che, ove ricorrano gli altri presupposti per avvalersi della definizione in esame, sono definibili le liti originarie per le quali non si sia perfezionata una precedente definizione agevolata”.

Pertanto, il contribuente può definire la lite originaria, avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 6, rinunciando al ricorso avverso il diniego emesso dall’Ufficio ai sensi dell’articolo 11, comma 10, del DL n. 50 del 2017.

In ordine alla precedente “rottamazione” del ruolo relativo all’iscrizione provvisoria dei due terzi delle sanzioni, come chiarito nelle circolari n. 2/E dell’8 marzo 2017 e n. 23/E del 25 settembre 2017, il perfezionamento della definizione agevolata del carico ha avuto come effetto quello di definire la lite per la parte iscritta a ruolo.

Ne deriva che, qualora il contribuente intenda definire in via agevolata la controversia tuttora pendente sulla parte non interessata dalla “rottamazione” del carico affidato all’agente della riscossione, la determinazione del valore della lite, su cui applicare le percentuali previste dall’articolo 6, va effettuata tenendo conto delle sole somme ancora in contestazione.

Dalla determinazione degli importi dovuti alla sospensione delle controversie definibili, sono 17 le risposte sulla definizione agevolata delle liti pendenti che l’Agenzia delle Entrate fornisce con la circolare numero 10 del 2019.