I genitori lavoratori dipendenti che assistono un figlio con disabilità grave possono usufruire di un periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro per dedicare più tempo alle esigenze di cura e assistenza del minore. Questa possibilità, prevista dal Testo unico sulla maternità e paternità, consente di prolungare il congedo parentale ordinario fino a un massimo complessivo di tre anni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
Il beneficio è riconosciuto alla madre lavoratrice oppure, in alternativa, al padre lavoratore, anche quando il figlio è stato adottato o affidato. Per accedere alla misura è necessario che la condizione di disabilità grave sia stata accertata secondo le disposizioni della Legge 104 del 1992. Il prolungamento permette di conciliare le responsabilità professionali con quelle familiari, offrendo ai genitori una maggiore disponibilità di tempo per seguire il percorso di crescita e assistenza del figlio.
La durata massima del beneficio comprende anche i periodi di congedo parentale ordinario già utilizzati e non può quindi superare complessivamente tre anni. L’astensione può essere richiesta in modo continuativo oppure suddivisa in più periodi, in funzione delle necessità familiari e delle condizioni previste dalla normativa. Il trattamento economico per il periodo di prolungamento è generalmente pari al 30% della retribuzione di riferimento, secondo le regole applicabili alla prestazione.
Dal 2026, il limite temporale entro cui è possibile utilizzare il prolungamento è stato esteso al quattordicesimo anno di vita del figlio. Per i minori adottati o affidati, il riferimento è costituito dai quattordici anni successivi all’ingresso in famiglia, fermo restando il limite della maggiore età. La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2026 ha ampliato il periodo di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti, intervenendo anche sulle disposizioni relative ai figli con disabilità grave.
Il prolungamento del congedo parentale è alternativo, nell’ambito del mese, ai tre giorni di permesso mensile previsti dalla Legge 104 per l’assistenza al figlio con disabilità grave. Non è quindi possibile cumulare nello stesso mese queste due agevolazioni per la medesima finalità. Per i genitori di bambini con meno di tre anni sono previste specifiche possibilità di scelta anche rispetto ai permessi orari retribuiti, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La disciplina contempla inoltre una regola relativa al ricovero del minore presso una struttura specializzata. In linea generale, il prolungamento non spetta quando il figlio è ricoverato a tempo pieno; il beneficio può tuttavia essere riconosciuto se i sanitari richiedono la presenza del genitore.
Per ottenere la prestazione è necessario presentare la domanda all’INPS attraverso i canali telematici previsti, verificando che siano soddisfatti i requisiti richiesti. Prima di inoltrare la richiesta è opportuno controllare la documentazione relativa alla disabilità grave, i periodi di congedo già fruiti e la compatibilità con gli altri permessi di assistenza. Per valutare il trattamento economico spettante e le modalità applicabili al singolo caso, è consigliabile consultare le istruzioni aggiornate dell’Istituto.
Fonti
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 33, relativo al prolungamento del congedo parentale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, in materia di accertamento della disabilità grave.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di Bilancio 2026.
- INPS, Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, relativo all’estensione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale.
- INPS, scheda informativa sui permessi e sulle prestazioni per l’assistenza alle persone con disabilità grave.