NOVITÀ 730/4 INPS: NUOVA PROCEDURA DI TRASMISSIONE E RIFLESSI SUI CONGUAGLI

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Da quest’anno c’è un’importante novità per la comunicazione riguardante la ricezione dei dati relativi ai Modelli 730/4 con sostituto d’imposta INPS. L’INPS riceverà i dati dei Modelli 730/4 direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza più contatto diretto con i CAF e Professionisti abilitati. Chiariamo, quindi, qual è il nuovo flusso dati e quali sono i riflessi sui conguagli per i contribuenti.

Il rapporto tra CAF e INPS, in tema di notifica (cosiddette Comunicazioni 730/4) degli importi per l’effettuazione dei conguagli fiscali da Modello 730 nelle Pensioni o nella prestazione di sostegno al reddito, ha seguito l’evoluzione tecnica degli strumenti informatici che di volta in volta, a partire dalla nascita del 730 negli anni ’90, ne hanno migliorato la gestione.

Si è iniziato dalla consegna delle Comunicazioni 730/4 con i floppy disk nelle sedi provinciali INPS fino ad arrivare, ai primi anni 2000, alla trasmissione diretta via internet in un’area riservata al CAF (o Professionista abilitato) e successivamente alla possibilità per i CAF di agire attivamente nei casi di mancato abbinamento con le prestazioni.

Ora cambia di nuovo tutto: con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.11.2019 si è stabilito che dal 2020 anche le Comunicazioni 730/4 con sostituto d’imposta INPS dovranno essere trasmesse dai CAF (o Professionisti abilitati) all’Agenzia delle Entrate che, dopo la verifica delle Dichiarazioni 730 con i dati presenti nella proprie banche dati, provvederà ad inoltrarle all’INPS così come avviene già dal 2017 (Risoluzione 51/E del 24.04.2017 e successive norme) per tutti gli altri sostituti d’imposta. Stesso percorso, ma in direzione opposta, seguiranno gli esiti delle stesse Comunicazioni 730/4.

La nuova procedura interrompe quindi il rapporto diretto tra l’INPS ed i CAF (o Professionisti abilitati). In dettaglio le principali novità del nuovo flusso dati:

  • i CAF (o Professionisti abilitati) trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate il flusso contenente le Dichiarazioni 730/2020 e i dati della Comunicazione 730/4 che la stessa Agenzia inoltra all’INPS;
  • gli esiti delle Comunicazioni 730/4 verranno trasmessi dall’INPS all’Agenzia delle Entrate che li renderà disponibili ai CAF (o Professionisti abilitati) nel portale degli Intermediari; sono state soppresse ai CAF tutte le funzioni disponibili nell’area riservata del portale INPS riguardanti i 730/4-2020 (esempio: Consultazioni sullo stato della Comunicazione 730/4);
  • nel caso di “Diniego” (scarto) della Comunicazione 730/4 da parte dell’INPS, per assenza di prestazione a favore del contribuente, il CAF (o Professionisti abilitati) non potrà più rielaborare la risultanza contabile per tentare l’abbinamento; si dovrà attendere la notifica dello scarto al CAF da parte dell’Agenzia delle Entrate; quindi, quando si sarà certi dell’erogazione della prestazione, si presenterà un 730 integrativo (tipo 2) indicando nuovamente l’INPS quale sostituto d’imposta;
  • eliminato il blocco che INPS attuava nel caso di “Credito elevato” ma, se la Dichiarazione 730/2020 non rientrasse nei parametri dell’Agenzia delle Entrate o ci fossero discordanze con il “Precompilato”, il conguaglio può essere sospeso per “Precontrolli” e liquidato successivamente dalla stessa Agenzia delle Entrate tramite bonifico sull’IBAN comunicato o con vaglia cambiario della Banca d’Italia.

Premesso quanto sopra, è quindi fondamentale che il contribuente valuti con cura con il CAF (o Professionista abilitato) se indicare l’INPS come sostituto d’imposta del contribuente nel Modello 730/2020. Pertanto:

  • va indicato l’INPS come sostituto d’imposta del contribuente se si è certi che l’erogazione della prestazione è in corso o prevista a partire dal 1° aprile in poi; se la prestazione è erogata successivamente al mese di luglio, la Dichiarazione 730 va trasmessa al CAF non prima del mese precedente all’erogazione della stessa; l’eccessivo anticipo potrebbe provocare il respingimento (“Diniego”) della Comunicazione 730/4 da parte dell’INPS;
  • presentare un Modello Redditi PF o un Modello 730 senza sostituto.

Preso atto di quanto sopra, e considerato l’elevato numero di contribuenti che gestisce l’INPS, già la norma prevede che l’Istituto effettui i conguagli a partire dal secondo mese in cui riceve la Comunicazione 730/4. L’errata attribuzione dell’INPS, quale sostituto d’imposta del contribuente, potrebbe pertanto portare ad un conguaglio notevolmente tardivo o addirittura che questo non venga effettuato entro l’anno.