PENSIONI, NON CI SARANNO SLITTAMENTI AL 2020 PER IL SETTORE SCOLASTICO

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Niente falsi allarmi sulla pensione del personale del comparto scuola. È infatti l’Inps, in un comunicato stampa diffuso questa mattina, a smentire ufficialmente il rischio di uno slittamento di un anno dell’andata in pensione del personale che ha maturato i requisiti previsti dalla legge.

L’Inps ha predisposto una serie di importanti iniziative organizzative e procedurali per fronteggiare l’eccezionale carico di lavoro generato dalla riforma pensionistica del Decreto Legge 4 del 2019, che affianca una serie di importanti novità già previste dalla Legge di bilancio per l’anno 2019. Inoltre, per il personale scolastico l’Istituto ha avviato, in continua collaborazione col MIUR, attività dedicate di normalizzazione delle posizioni assicurative, con l’ausilio anche di una specifica struttura di progetto nazionale. La proficua collaborazione ha portato, da un lato, alla condivisione di atti di indirizzo adottati dal Ministero per il potenziamento degli strumenti per lo scambio dei dati tra l’Inps e gli Uffici scolastici territoriali e le istituzioni scolastiche e, dall’altro, all’individuazione di una precisa tempistica per le attività di sistemazione dei dati da parte delle Strutture scolastiche per consentire all’INPS la verifica del diritto a pensione e la successiva liquidazione alla decorrenza prestabilita.

Nell’ambito di tale collaborazione, già dal 2018 sono in corso appositi incontri formativi con le Strutture territoriali del Ministero, finalizzati ad agevolare il corretto utilizzo degli applicativi per lo scambio delle informazioni contributive. Chi ha conseguito il diritto alla pensione anticipata nei termini di legge sarà collocato in pensione dal 1° settembre prossimo.

Le indicazioni Inps giungono dopo le modifiche apportate dal DL 4/2019 che, come noto, ha riaperto i termini – al 28 febbraio 2019 – per la presentazione delle istanze di collocamento a riposo con effetto dal 1° settembre 2019 per quei soggetti coinvolti nelle novità introdotte dal decreto legge citato. Si tratta in particolare del personale che avrebbe maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti contributivi per la pensione anticipata senza gli adeguamenti scattati originariamente il 1° gennaio 2019 (e bloccati retroattivamente dal DL 4/2019), cioè 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci); e i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla nuova quota 100: 62 anni e 38 di contributi. Nonché le donne che hanno 58 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 (in tal caso accettando il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo).

L’Inps informa, infine, che, a seguito della fusione di Inpdap in Inps, l’intero patrimonio informativo dell’Inpdap è stato trasferito negli archivi Inps ed è gestito attualmente dall’Inps. Le carenze informative sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici sono legate alla peculiare carriera lavorativa che caratterizza questa categoria di lavoratori ed ai meccanismi di gestione delle loro posizioni assicurative, ma non hanno impedito e non impediscono la corretta liquidazione della pensione.